Istruzione Parentale

L’istruzione parentale è una delle forme con le quali può essere assolto l’obbligo scolastico. Al proposito vige quanto segue (Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23): “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.

Per quanto attiene alla responsabilità del Dirigente Scolastico e del Sindaco secondo le rispettive competenze in materia di controllo dell’assolvimento dell’obbligo mediante il regime di istruzione parentale si rinvia alle indicazioni ministeriali consultabili all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/web/guest/istruzione-parentale ove è richiamato il contenuto dell’art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 489/2001.

La norma primaria non prevede che i genitori si avvalgano della facoltà di richiedere gli esami di idoneità, ma prescrive che gli studenti debbono sostenerli. Di qui la necessità di mantenere in anagrafe gli studenti e i loro tutori legali per i dovuti controlli da parte dell’istituzione scolastica. Gli studenti che si avvalgono di istruzione parentale, inoltre, debbono essere registrati nelle anagrafiche del SIDI, senza con ciò risultare iscritti, pertanto, la cancellazione dei loro dati è impossibile e il fondamento della necessità di trattare il dato (anagrafica, residenza, recapito, tutori) trova fondamento nell’obbligo di controllo in capo all’Istituzione scolastica.

Connesso a tale diritto, resta però fermo l’obbligo genitoriale di per i genitori o per chi detiene la responsabilità “dimostrare la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli” . Tali controlli si sostanziano, oggi, nell’effettuazione annuale degli esami di idoneità (il cui regime è dunque diverso rispetto a quelli comunque previsti per gli studenti che frequentano i corsi non paritari).